Denuncia di nascita

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

Responsabili del Procedimento : Geom. Angelo Battista Funzionario Amministrativo e Rag. Tripodi Marcella Istruttore Amministrativo

Tel. centralino 0966/964048 interno 1   Pec: protocollo.scido@asmepec.it   Email: scido.anagrafeaire@libero.it

 

 

La denuncia di nascita è l'iscrizione del bambino appena nato nei Registri di Stato civile e la contestuale iscrizione anagrafica presso la residenza dei genitori, se uguale e presso la residenza della madre se diversa.

 

 

Descrizione

 

 

La dichiarazione di nascita di un/a bimbo/a appena nato/a (denuncia di nascita) può essere fatta:

 

presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);

presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;

presso il comune di residenza dei genitori, soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'Ufficio dello Stato Civile con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.

Se i genitori risiedono in comuni diversi, l'atto può essere iscritto nella residenza del padre dietro accordo dei coniugi.

 

 

Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il Comune di nascita o presso il Comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

Per i NATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO, la denuncia di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto;

Per i NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

L'Ufficiale di Stato Civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la competenza a ricevere la dichiarazione, redige l'atto che sottoscriverà insieme a/ai dichiarante/i, inserisce l'atto nel registro delle nascite e comunica l'evento all'anagrafe per i necessari adempimenti di competenza (l'iscrizione anagrafica viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre).

 

Avverso il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere la dichiarazione di nascita è ammesso ricorso al Tribunale di Palmi ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.

 

     

Documenti necessari

 

•attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

•documento d'identità in corso di validità.

 

Requisiti

 

 

La dichiarazione può essere resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di Scido, se almeno uno dei due genitori è residente nel Comune.

 

 

Normativa di riferimento

 

 

Artt. 250, 251 254 del Codice Civile

 

D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

D.P.R. n 323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento degli italiani all'estero"

L. n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

 

Il Codice e i testi di legge sono disponibili sul sito www.normattiva.it.

 

 

Informazioni utili

 

 Tel. centralino 0966/964048 interno 1   Pec: demografici.scido@asmepec.it  Email: scido.anagrafeaire@libero.it

 

 modelleo PROCURA SPECIALE – Art. 30, comma 1, D.P.R. 03.11.2000 N. 396

 

accordo tra coniugi per la iscrizione dell’atto di nascita residenza del padre

torna all'inizio del contenuto