Assegno Maternità Concesso dal Comune

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Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Battista Funzionario Amministrativo

 

Via XXIV Maggio, 22 - 89010 Scido (RC)
0966/964048    0966/1906320 protocollo.scido@asmepec.it    scido.anagrafeaire@libero.it


Orario di servizio: Martedì - Giovedì - Venerdì 08:00 - 14:00 Lunedì e Mecoledì 08:00 - 14.00 e 15:00 - 18:00

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Assegno di Maternita concesso dal Comune  

 

DESCRIZIONE

E’ un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al Comune per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta.  Per ulteriori chiarimenti 
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A CHI SPETTA

Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
•  carta di soggiorno;
•  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo.


REQUISITI

L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) per il 2023 € 19.185,13.

COSA SPETTA

Un assegno di importo complessivo per il 2023 pari ad € 1.917,30 ( 383,46 mensili per 5 mensilità ) in caso di madre non lavoratrice.

In caso di madre lavoratrice, l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione;

se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, l’assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale);
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

 

LA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata al Comune necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.


DOCUMENTAZIONE

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.


CHI PAGA

L’assegno sarà erogato dall’Inps e lo stesso sarà accreditato solo ed esclusivamente sul conto corrente bancario/postale o libretto postale nominativo ordinario.

 

MODULISTICA

Richiesta Assegno di Maternità   Scarica la domanda Assegno di Maternità

 

NORMATIVA

Articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/01, n° 151
Articolo 49 della Legge 23/12/1999, n° 488
Articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n° 452
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/05/2001, N° 337. 

 

 

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